Guide Palermo

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE GTA-GUIDE PALERMO

 

Il  presente regolamento nasce dal bisogno di integrare le disposizioni dello Statuto Sociale dell’ Associazione GTA-Guide Palermo con le norme di legge che disciplinano la professione e in particolare con  le linee guida di deontologia professionale, alle  quali i nostri associati  dovranno attenersi.

A tal proposito, l’Assemblea Ordinaria dei Soci GTA-Guide Palermo ha ritenuto di  recepire il codice deontologico emanato dall’ ANGT e nello specifico viene stabilito quanto segue:

Art. 1 – Per un corretto comportamento interpersonale ed interattivo, il professionista deve, in primis, acquisire la coscienza della natura e della dignità della propria professione, per operare nel:

–          rispetto di se stesso e dei propri colleghi;

–          rispetto dei clienti;

–          rispetto dell’oggetto della professione.

Art. 2 – Alla base dei comportamenti deontologicamente corretti, stanno i principi fondamentali del rispetto della verità, lealtà e onestà.

Il rispetto di se stessi e dei colleghi presuppone la non accettazione di compromessi lesivi di un corretto esercizio delle funzioni e dei modi di esercizio propri della professione, fra i quali il rispetto degli accordi presi e della concorrenza leale. Il professionista tenga sempre presente che un suo comportamento scorretto danneggia tutta la categoria. 

Art. 3 – Il rispetto del cliente richiede che il proprio compito sia svolto, in base agli accordi presi, con puntualità, con la debita preparazione, ma anche con calore umano e con sensibilità, adeguando il proprio linguaggio ed il proprio vocabolario alle conoscenze linguistiche e culturali della clientela presente, prestando particolare attenzione alla psicologia nonché alle condizioni fisiche del pubblico.

Richiede inoltre che ci si astenga dall’esprimere giudizi personali che possano toccare la sensibilità del cliente in materia religiosa, politica o di altra natura, pur nella libertà di espressione.

Richiede, da parte del professionista, non uno sfoggio di erudizione, bensì un educare all’apprezzamento di ciò che si sta illustrando ed alla salvaguardia dei valori rappresentati dai beni oggetto dell’illustrazione.

Art. 4 – Il rispetto per la materia oggetto della professione presuppone che l’informazione sia data oggettivamente corretta e non distorta per convincimenti o interessi personali, politici o altro; che essa sia fornita seguendo criteri scientifici nella scelta delle fonti, sia in merito a dati storici, scientifici e tecnici, che in merito all’attualità, appurando l’attendibilità delle fonti.

Art. 5 – La Guida Turistica è responsabile della propria opera nei confronti del cliente. Si assume incarichi che sia obiettivamente in grado di svolgere con cura e specifica competenza; opera nel rispetto delle idee e delle credenze dei propri clienti. Si comporta lealmente con i colleghi.

Art. 6 – La Guida Turistica non svolge prestazioni professionali in condizioni di manifesta e conclamata incompatibilità, in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza l’autorizzazione delle competenti autorità; non si sottomette a richieste del cliente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti o siano in palese contrasto con la funzione pubblicistica della professione, o che comportino offesa al prestigio del professionista o della categoria. 

Art. 7 – La Guida Turistica non sottoscrive prestazioni professionali che non abbia svolto personalmente e non dà avallo implicito o esplicito al lavoro svolto da persone non autorizzate.

Art. 8 –  La Guida Turistica definisce esplicitamente e in precedenza, con il cliente, nel rispetto delle norme vigenti, i termini della propria prestazione professionale e svolge quest’ultima in conformità agli impegni assunti.

Art. 9 –  La Guida Turistica può farsi sostituire, nello svolgimento dell’incarico ricevuto, da persona abilitata in possesso della licenza prevista per l’esercizio della professione, previa comunicazione al cliente.

Art. 10 –  La Guida Turistica evita ogni forma di concorrenza illecita nei riguardi dei colleghi e non formula nei loro confronti critiche denigratorie o che non siano improntate alla più rigorosa correttezza, nella forma e nella sostanza, in merito a comportamenti professionali.

Art. 11 –  La Guida Turistica è compensata per le prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe;  nel rispetto della concorrenza leale essa non concede sconti sui minimi concordati, salvo le eccezioni contemplate. A tal proposito, tra le eccezioni  e  quando necessario, è consentito applicare a piccoli gruppi mono-familiari o a turisti individuali (max 3/4 pax) la tariffa vigente minima,  equivalente cioè a quella prevista per il servizio fino a 2 ore.

Art. 12 – Quando la Guida Turistica esplica la propria attività tramite l’ausilio di un interprete, è tenuta alla sua costante  presenza  accanto  all’ interprete, ma  ha  anche il  diritto-dovere  di  fornire  all’interprete  tutte  le spiegazioni  attinenti  all’espletamento  del  suo  compito  professionale. Un comportamento difforme da quanto sopra esposto è passabile di deferimento all’autorità competente.

Il mancato rispetto delle norme regolamentarie potrà comportare l’applicazione di  provvedimenti disciplinari da parte dell’organo amministrativo così come stabilito dall’Art. 5 dello Statuto Sociale.

Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei Soci dalla GTA – Guide Palermo, in Palermo il 14 dicembre 2019

 

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